Trasporto

Bonifica amianto deposito temporaneo

Trasporto in discarica

Come previsto dall’art. 15, comma 3, D.lgs 22/97, in fase di trasporto, i rifiuti di amianto devono essere consegnati al trasportatore imballati, etichettati e devono viaggiare accompagnati dal formulario di identificazione.

Essendo che si tratta di rifiuti pericolosi, devono essere assegnati ad un trasportatore iscritto all’albo e non possono essere trasportati dal produttore (cioè dall’impresa nel caso di interventi di bonifica) a meno che quest’ultimo non sia in possesso dell’autorizzazione di trasportatore.

Un servizio a norma di Legge e certificato

  • Il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) identifica l’amianto con il numero EINECS 650-013-00-6, comprensivo di tutte le forme presenti in cui può manifestarsi. La classificazione comprende l’amianto considerato come cancerogeno di categoria 1 A avente i codici H350 (può provocare il cancro) e H372 (provoca danni agli organi per esposizione prolungata o ripetuta).

    In merito alla gestione dei rifiuti, l’amianto incapsulato, imballato ed etichettato correttamente deve necessariamente essere codificato con il codice CER, a seconda di com’è avvenuto il processo produttivo che ha generato il rifiuto.

  • A seguito delle precauzioni prese per preparare adeguatamente l’amianto al trasporto, mettiamo su strada solo ed esclusivamente mezzi di nostra proprietà e certificati, rigorosamente guidati da personale qualificato e in possesso dei patentini obbligatori per Legge. Siamo in possesso della certificazione ADR per il trasporto di rifiuti pericolosi e aggiorniamo costantemente i membri della squadra e il parco mezzi.

    Per informazioni ulteriori sui nostri servizi, non esitare a contattarci. Operiamo nelle zone di Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro, Ravenna, Bologna e Ferrara.